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Ultimamente si è discusso intorno alle diverse e probabili previsioni circa la cosiddetta “assoluta indigenza”, quale condizione per acconsentire all esercizio lavorativo soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.
Il dibattito è nato in seguito ad una procedura del Tribunale distrettuale di Milano, che non ha ammesso l istanza ex art. 310 c.p.p. proposta da una persona che si trovava in siffatto regime, contro il diniego da parte del GIP alla domanda di concessione dell attuazione dell esercizio lavorativo, poiché sussisteva la cosiddetta “assoluta indigenza” del richiedente, perché non si riteneva in conformità ai requisiti e alle limitazioni stabiliti dall art. 284, comma 3, c.p.p., per cui si prevede una simile autorizzazione solo per quelli con sono impossibilitati a badare in altra modalità ai propri bisogni di vita, ossia si trovino in circostanze di assoluta indigenza.