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L ottemperanza alle disposizioni giudiziarie in merito agli arresti domiciliari è accertata periodicamente dai funzionari di polizia (cfr. art. 284 cpp) e l allontanamento dalla propria casa costituisce una fattispecie di reato di evasione.

L organo giudiziario può, peraltro, riconoscere al soggetto incriminato il diritto di allontanarsi, solo per l intervallo temporale necessario, dal luogo in cui è disposto l arresto per bisogni vitali o nella sfera lavorativa.

Per i soggetti tossicodipendenti, gli arresti domiciliari possono essere espiati nei luoghi delle comunità assistenziali, in virtù dell art. 89 del DPR 9 ottobre 1990, n 309.

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Con il DL n 341 del 24 novembre 2001, trasformato in L 4/2001, il legislatore ha introdotto la possibilità di disporre la misura complementare della sorveglianza tramite mezzi elettronici della persona in stato di arresti domiciliari (es. braccialetto elettronico - cfr. art. 275 bis cpp).

Se è disposta tale misura giudiziaria complementare, l organo giudiziario deve ordinare la custodia cautelare carceraria nel caso in cui il soggetto incriminato respinga l adozione degli strumenti di controllo.

In caso di allontanamento dalla casa, l organo giudiziario é tenuto a disporre la custodia in carcere.

In base all art. 284 cpp, c. 5 bis, sussiste il divieto di disporre la misura degli arresti domiciliari per chi, nei cinque anni precedenti sia stato sanzionato per crimine di evasione.

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Sul piano della procedura penale, gli arresti domiciliari sono disposti con provvedimento giudiziario che, in limitata o totale accoglimento della richiesta del PM, presuppone l adozione della misura cautelare.

Gli organi giudiziari cui spetta la competenza all emissione del provvedimento cautelare sono: nella fase delle indagini preliminari: il GIP, nell udienza preliminare: il GUP, nella fase del processo: il magistrato.

Al suddetto, peraltro, deve essere richiesto l intervento da parte del PM che, in merito a tale richiesta può: disporre il rifiuto, se non riconosce i gravi segnali di colpevolezza, le esigenze cautelari ossia se la ritiene non adottabile; accoglierla indicando la misura cautelare richiesta casomai per bisogni cautelari diversi da quelli esposti dal PM.

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Il giudice può poi disporre la misura degli arresti domiciliari anche se è stato richiesta l emissione di un provvedimento giudiziale di custodia cautelare se pensa che i bisogni cautelari rinvenuti nella richiesta possono essere attuati con il ricorso alla più leggera misura degli arresti domiciliari.

In merito ai doveri di attuazione della PG per quanto concerne gli arresti domiciliari, deve essere emanata istantanea informazione della loro adozione all avvocato di fiducia o d ufficio.

Una fotocopia della disposizione è consegnata alla persona in oggetto. L avvocato deve: avere una fotocopia del provvedimento quando esso è adottato, e della richiesta del PM e degli atti che sono la premessa della richiesta di misura cautelativa da parte del PM; alla concessione del diritto alle comunicazioni verbali e telefoniche con l assistito.

Il soggetto incriminato, poi, deve avere il diritto di svolgere colloqui di tutela da parte del magistrato entro dieci giorni dall inoltrato avviso della misura la quale dispone gli arresti domiciliari.

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La durata massima degli arresti domiciliari è diversa in base alla pesantezza della fattispecie criminosa per cui gli stessi sono indicati.

Sono presunti termini di periodo (indagini preliminari, sino alla pena di 1° grado, tra la pena di 1° e di 2° grado, tra il 2° grado e il giudicato) e un limite massimo che include ogni elemento. Il rispetto dei provvedimenti giudiziari è obbligatorio ai fini del mantenimento del vantaggio delle misure cautelari.

Soprattutto, se vengono disposti gli arresti domiciliari, è certo che deve essere rispettato il divieto di comunicare con terzi.

La non osservanza di tale norma penale non si configura con l utilizzo del web in sé, ma quando esso si trasforma in un modo per usare i social network, come Facebook, al solo fine di comunicare in tempo reale con altre persone.

La verifica di quest aspetto, in tutti i casi, va eseguita dal P.M.1) Il caso. Una persona, punita con un verdetto penale ma cui erano stati concessi gli arresti domiciliari, è scoperto mentre, mentre usa il web, “chatta” su Facebook.

Ritenendo quest azione una fattispecie di trasgressione dei provvedimenti giudiziari disposti come criteri ai fini dell adozione delle misure cautelative, in special modo come caso di trasgressione dell interdizione a “avere contatti con soggetti differenti dai propri familiari o conviventi”, il P.M. fa richiesta (e, infine, riesce ad ottenere) la sostruzione della misura degli arresti domiciliari con la pena carceraria. 2) Problemi di natura giuridica.

Il caso, in breve, riguarda il profilo giuridico dell “impedimento di avere contatti con altri”: obbligo che, chiaramente, deve essere adempiuto da chi si trova in regime di arresti domiciliari, come disposizione di una misura alternativa alla pena carceraria.

In definitiva, chi beneficia di questa disposizione, deve adempiere a molteplici doveri (cd. prescrizioni), tra cui quello, ex art. 276, I co., c.p.p., di non avere contatti con altri individui, limitando i propri rapporti solo ai parenti o conviventi. 3) Verdetto della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, applicando un impostazione interpretativa estensiva, precisa che “… i recenti strumenti tecnologici oggi consentono un agevole scambio di dati anche usando strategie differenti da quelle orali, tramite il web e anche tale scambio di dati va compreso nel concetto di ‘comunicazione , anche se non direttamente vietata dall organo giudiziario, dovendo essere invece compresa nel generico divieto di comunicare non solo la proibizione alla comunicazione con altri strumenti, inclusi quelli informatici, sia con parole sia per iscritto o con le altre applicazioni che mettano in contatto il soggetto incriminato con altri individui ( bigliettini , azioni, notizie televisive anche implicite, ecc.)”.

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Nonostante ciò, i giudici di piazza Cavour chiariscono che tale caso di inosservanza non deve essere desunta dall uso delle applicazioni informatiche (il cui uso, quindi, non è vietato a priori, potendo essere impiegato al fine di studiare o informarsi) ma deve essere accertato dall organo di pubblica accusa.

Se ciò capita, è ovvia la richiesta della sostituzione della misura cautelativa degli arresti domiciliari con la custodia cautelare carceraria. 4) Precedenti positivi non ve ne sono. 5) Precedenti contrari non ve ne sono. 6) Valutazioni. Con una innovativo verdetto del 2009 (Cass. Pen. SSUU, sent. n. 4932/2009), il collegio giudicante di Piazza Cavour ha enunciato un principio giuridico, valido per le fattispecie di trasgressione dei doveri, concernenti le misure cautelari, ex art. 276, comma I e I-ter. In sostanza, le Sezioni Unite si erano concentrate sulla seguente questione giuridica: “se é disposta la sostituzione o fusione con altre misure penali cautelari – previste dall art. 276 comma 1° cod. proc. pen. – dopo un episodio di infrazione degli oneri relativi a una misura giudiziaria di cautela, il giudice deve provvedere al colloquio di garanzia; e, in particolare, se deve provvedere in casi in infrazione dei doveri relativi agli arresti domiciliari riguardanti il divieto di spostarsi (comma 1 ter della stessa norma penale)”.

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E così, dopo la concisa elencazione delle due dottrine giuridiche oggetto di una disputa teorica, le Sezioni Unite emettono tale verdetto: “… Il colloquio di garanzia indicato dall art. 294 cod. proc. pen. è teso alla verifica dell esistenza dei parametri ai fini dell adozione della misura giudiziaria e soprattutto la pesantezza degli indizi che potrebbe essere stata compromessa dalle asserzioni in sede di difesa del soggetto inquisito…; deve poi provvedere all accertamento dell esistenza dei bisogni cautelari che potrebbe essere venuta a mancare (per es. con la ammissione di colpevolezza del soggetto incriminato).

E quindi un adempimento che consente alla persona per cui è stata disposta la misura cautelare di definire le ragioni di difesa in merito ai criteri ai fini dell adozione della misura stessa...

Così ricostituite le finalità del colloquio di garanzia pare che non possa essere definita la natura di ratio … Non vi sono invero incertezze, nelle fattispecie ipotizzate dall art. 276 cod. proc. pen., sui due più notevoli elementi che sono i criteri basilari ai fini dell adozione della misura cautelativa: l autorevolezza degli indizi e la presenza di esigenze cautelari.

In questi rimane un unico e limitato piano riguardante l esistenza dei criteri di adottabilità di quella specifica misura penale– l adeguatezza dello stesso - ipotizzando la presenza dei criteri per l adozione di un provvedimento cautelare.

E, stiamo attenti, nemmeno è valutata la conformità della misura già analizzata in sede di prima esecuzione dell ordine giudiziario”.

La Cassazione (v. verdetto n. 37151/2010) ha recentemente disposto che il generale onere di “non avere contatti con persone differenti dai familiari coinquilini” è a tutti gli effetti un divieto con solo di parlare con persone non familiari e non coabitanti, ma anche di relazionarsi ad altri individui, dovendosi valutare come ampliata, anche in mancanza di norme giuridiche precise e specifiche, anche al piano comunicativo, sia in forma orale sia per iscritto attraverso la rete.

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La Cassazione ha poi chiarito che “L uso dei siti web non può essere vietato a priori nel caso non vi siano interazioni con altri, in ogni caso, che abbiano avuto luogo, ma abbia solo funzioni di formazione o studio, senza alcun contatto, con il web, con altri individui.

Le attuali applicazioni tecnologiche ci consentono un agevole scambio di dati anche con metodi differenti dall interazione orale, attraverso il web, e anche questa diffusione di dati va compresa nel concetto di “comunicazione”, anche se non direttamente interdetta dall organo giudiziario, dovendo essere compresa nella generale “proibizione di comunicare”, non soltanto il divieto di parlare direttamente, ma anche di avere contatti, con altre applicazioni, comprese quelle telematiche, sia a livello verbale sia per iscritto o con tutte le applicazioni tramite cui il soggetto incriminato può avere contatti con altri (“bigliettini”, azioni, messaggi in televisione anche indiretti, etc.).

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